TASI anno 2019
Ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU:
Cos’è la TASI?
La Tasi è l'acronimo di Tributo sui Servizi Indivisibili istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, art.1 e ss. rappresentava la componente relativa ai servizi indivisibili dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed era destinata a finanziare i costi dei servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale.
Quali sono i servizi indivisibili?
La legge 147/2013 prevede che il regolamento comunale deve individuare i servizi indivisibili, dando indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta.
I servizi indivisibili sono le attività del Comune che non vengono offerte ”a domanda individuale”, come accade per esempio nel caso degli asili nido o del trasporto scolastico. Si tratta, quindi, di una serie di servizi molto ampia, come per esempio l'illuminazione pubblica,la sicurezza, l'anagrafe, la manutenzione delle strade, servizi socio-assistenziali, servizi cimiteriali, tutela del patrimonio artistico e culturale, tutela degli edifici ed aree comunali, servizio di protezione civile, ecc.
Con deliberazione comunale n. 7 del 28/01/2015 di approvazione delle aliquote e detrazioni, il Consiglio Comunale ha individuato come servizi indivisibili, da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2019:
- Illuminazione stradale pubblica
- Servizi di manutenzione stradale pubblica e del verde pubblico
- Tutela del patrimonio artistico e culturale
- Pubblica sicurezza e vigilanza
- Servizi cimiteriali
- Servizi socio-assistenziali
- Servizio di protezione civile
- Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
Presupposto e soggetto passivo
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8–A/9.
AVVERTENZE
La TASI, come applicata nel nostro Comune, compete solo al possessore (proprietario, usufruttuario, etc.) mentre non è prevista alcuna quota di competenza dell’utilizzatore.
Costi
Aliquote TASI 2019
COMUNE DI MANERBIO CODICE E884 |
ALIQUOTA |
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 0.15% |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0.1% |
Tempi
Note
Superficie imponibile
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU 2019) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.
La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i seguenti coefficienti (previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e successivi):
• per 160 per i fabbricati dei gruppi catastali A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (con esclusione delle categoria catastale A/10;
• per 80 per i fabbricati della categoria A/10 e nella categoria catastale D/5
• per 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
• per 55 per i fabbricati della categoria C/1
• per 65 per i fabbricati della categoria D (con esclusione della categoria catastale D/5)
L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni. In sostanza, vale il criterio di "prevalenza temporale". Così, ad esempio, se un atto di vendita è stato stipulato il 16 marzo, il mese andrà computato per intero solo per il venditore.
Modalità di versamento
Rimane ferma la modalità di pagamento attraverso il Modello F24 presentabile presso qualsiasi banca o sportello postale.
Si raccomanda di verificare che il codice Comune riportato nel modello F24 sia “E884”, in quanto eventuali errori materiali nell’indicazione ( o nella digitazione da parte degli intermediari ) del codice comportano l’accredito dell’importo versato ad un altro Comune, con conseguente difficoltà di recuperare l’importo stesso.
Nel caso i suddetti errori siano imputabili all’’Intermediario ( Banche, Poste ) nella digitazione del codice lo stesso è tenuto ad effettuare la correzione. Si raccomanda, inoltre, nel caso di versamenti tardivi di provvedere a regolarizzare mediante il ravvedimento operoso e, nel dubbio, di contattare l’ufficio tributi.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non devono essere eseguiti versamenti qualora l’imposta annua dovuta per singolo contribuente sia inferiore ad € 6,00. Nel caso in cui versamento della rata di acconto sia inferiore ad € 6,00, l’importo dovuto dovrà essere versato in un'unica soluzione entro la data di scadenza prevista per il pagamento della rata a saldo.
TABELLA CODICI TRIBUTO PER F24 – TASI 2019
COODICI TASI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO
Tipologia
|
Codice tributo
|
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze | 3958 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale | 3959 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili | 3960 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati | 3961 |
Destinatari
Esenzioni
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9
Settore di riferimento
Area Economico Finanziaria
Responsabile
Emanuela Rossi
0309387212
ragioneria@comune.manerbio.bs.it
Ufficio di riferimento
Tributi e altre entrate
Responsabile ufficio
Emanuela Rossi
0309387212
ragioneria@comune.manerbio.bs.it
Sede
Piazza C. Battisti 1 25025 MANERBIO
Personale addetto
Valeria Geroldi - Ufficio Tributi - Tel. 030 9387213
Giuseppina Colombi - Ufficio Tributi - Tel. 030 9387210
Rossano Marchiori – Area economico Finanziaria – Tel. 0309387214
Orari
Clicca qui per visualizzare gli orari dell'ufficio Tributi | |
Livello di informatizzazione
Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio
Livello di informatizzazione futura
Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio
Tempi di attivazione del servizio online
Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.
Documenti collegati
Data di aggiornamento scheda
Risultati delle indagini di customer satisfaction
Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.