Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)

In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dall'articolo 10, comma 8, lettera d), articolo 15, commi 1, 2 e 5 e articolo 41, commi 2 e 3 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013, che prevedono quanto segue:

 

Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo.

 

Art. 15 - Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di   incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo17, comma 22, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  le  pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  le  seguenti  informazioni relative ai titolari di incarichi  amministrativi  di  vertice  e  diincarichi dirigenziali, a  qualsiasi  titolo  conferiti,  nonche' di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o  la  titolarita' di cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o  di  collaborazione,  con  specifica  evidenza  delle eventuali  componenti variabili  o  legate  alla   valutazione   delrisultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli  atti  di  conferimento  diincarichi   dirigenziali   a   soggetti   estranei   alla    pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esternia qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso,  completi  di indicazione dei soggetti percettori, della  ragione  dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica  dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14,  secondo  periodo, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   e   successive modificazioni,  sono  condizioni  per l'acquisizione  dell'efficacia dell'atto  e  per  la  liquidazione   dei   relativi   compensi.   Le amministrazioni pubblicano e  mantengono  aggiornati  sui  rispettivisiti istituzionali  gli  elenchi  dei  propri  consulenti  indicando l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico.  Il  Dipartimentodella  funzione  pubblica  consente  la consultazione,   anche   per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono  aggiornatol'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi  titolie curricula, attribuite  a persone,  anche  esterne  alle  pubbliche amministrazioni,   individuate   discrezionalmente   dall'organo   di indirizzo politico senza procedure pubbliche  di selezione,  di  cuiall'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

 

Art. 41 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale
 
2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonche' degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.
 
3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attivita' professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

Ultima modifica: Ven, 29/05/2020 - 16:40