Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - Edilizia

In base all’articolo 19 della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i., ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze.
La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza del Comune.
In seguito all'entrata in vigore del D.lgs. n. 222/2016 è posibile presentare la SCIA nei casi di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 2-bis, del DPR n. 380/2001 e la SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE nei casi di cui all'articolo 23, comma 1, del DPR n. 380/2001. Pertanto non sono più attivabili la DIA e la comunicazione di eseguita attività, come confermato dalla circolare regionale n. 10 del 20/07/2017.

Adempimenti

Alla SCIA va allegata tutta la documentazione necessaria richiesta dal Comune. La pratica va presentata esclusivamente attraverso il servizio online disponibile.

Nel caso di SCIA normale, l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata lo stesso giorno della presentazione della segnalazione al Comune, mentre nel caso di SCIA alternativa al Permesso di Costruire, i lavori possono essere iniziati trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione.

L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti, all’amministrazione è consentito intervenire solo ove sussistano tutti i presupposti di cui all'art. 21-nonies della Legge 241/90, ossia: non siano decorsi 18 mesi, sussista l'interesse pubblico e siano stati opportunamente bilanciati gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Costi

La SCIA è soggetta al pagamento anticipato del diritto comunale di segreteria e di istruttoria nelle seguenti misure (come da delibera Giunta comunale n. 132 del 19/11/2018):

Edicici residenziali: € 110,00 per ristrutturazioni, € 180,00 per sanatorie, nuove costruzioni od ampliamenti fino a 500 mc., € 250,00 da 500 mc. a 1500 mc., € 320,00 oltre 1500 mc.

Edifici agricoli/produttivi: €180,00 fino a 1000 mq. di SLP, € 250,00 da 1000 mq. a 3000 mq., € 320,00 oltre 3000 mq.

Edifici commerciali/direzionali/alberghieri/altre destinazioni: € 180,00 fino a 100 mq. di SLP, € 250,00 da 100 mq. a 200 mq., € 320,00 oltre 200 mq.

Nel caso in cui la SCIA sia soggetta al pagamento degli oneri di urbanizzazione, si dovrà allegare il calcolo dell’importo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Gli uffici provvederanno al controllo degli importi, a cui seguirà la presa d’atto e l’invito al pagamento.

Tempi

La segnalazione di inizio di attività può essere presentata lo stesso giorno dell'inizio dei lavori (nel caso di SCIA normale) o almeno 30 giorni prima (nel caso di SCIA alternativa al Permesso di Costruire).

Ha validità di 3 anni. L’interessato ha l’obbligo di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori, allegando alla stessa il certificato di collaudo finale con il quale il progettista attesta la conformità dell’opera in oggetto e la documentazione catastale comprovante l’avvenuta variazione, se dovuta.

Nel caso in cui si verificano difformità tre le opere realizzate e le dichiarazioni contenute nella SCIA, l’amministrazione comunale commina sanzioni amministrative specifiche. Nel caso di falsità della dichiarazione, l’amministrazione comunale ne dà notizia all’autorità giudiziaria ed all’ordine professionale del tecnico che ha sottoscritto l’asseverazione.

Note

La segnalazione va necessariamente corredata da apposita relazione tecnica del progettista del lavori, la quale deve asseverare (e per questo il progettista assume la condizione funzionale di esercente servizio di pubblica necessità) la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati, ai regolamenti edilizi, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie. Gli uffici del comune, secondo le rispettive competenze, verificano la conformità del progetto alla normativa vigente, compresa la regolamentazione urbanistica comunale.

Per le opere non completate, dopo i tre anni va ripresentata un’altra SCIA.

Per le opere di variante va presentata nuova SCIA, indicando gli interventi che si intendono cambiare, tuttavia la nuova segnalazione non proroga i termini della fine lavori che resterà di 36 mesi dall’inizio lavori legati alla pratica originaria.

 

Settore di riferimento

Area Tecnica

Responsabile

Mara Bonomelli

Ufficio di riferimento

SUE (Sportello Unico Edilizia)

Responsabile ufficio

Mara Bonomelli

Livello di informatizzazione

Inoltro richiesta. Possibile avviare on-line la procedura che porta all'erogazione del servizio

Livello di informatizzazione futura

Inoltro richiesta. Possibile avviare on-line la procedura che porta all'erogazione del servizio

Tempi di attivazione del servizio online

Il servizio è attivo

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Data di aggiornamento scheda

19/09/2019

Risultati delle indagini di customer satisfaction

Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

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