Autorizzazione paesaggistica sub delega

Con la "Legge per il governo del territorio" (LR 11.03.2005, n.12) ed in particolare con il "titolo V - beni paesaggistici", anche in coerenza con il D.Lgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è stata complessivamente disciplinata la materia attribuendo ai diversi Enti locali le funzioni amministrative.

In particolare l'art. 80 della legge regionale attribuisce al Comune (comma 1) le funzioni paesaggistiche per ogni tipo di intervento ad esclusione di quelli di competenza della Regione (comma 2), degli Enti Gestori dei Parchi (comma 5), della Provincia (comma 3) e della Comunità Montana (comma 3 bis).

Per l’espressione di provvedimenti paesaggistici sono attualmente vigenti due distinte procedure:
una, in vigore dal 1° gennaio 2010, riguarda opere ed interventi soggetti alla procedura stabilita dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 (“procedura ordinaria”);
l’altra, entrata in vigore il 10 settembre 2010, riguarda opere ed interventi di “lieve entità” soggetti alla cosiddetta “procedura semplificata” stabilita per la prima volta dal DPR 139/2010 e successivamente modificata dal DPR 31/2017 (allegato B al Decreto).

Con il DPR n. 31/2017, inoltre, per la prima volta, sono stati individuati interventi ed opere in aree vincolate esclusi completamente dall'autorizzazione paesaggistica (allegato A al Decreto).

Per il legittimo esercizio delle funzioni paesaggistiche ordinarie è necessario, ai sensi dell'art. 81 della l.r. 12/2005, sia acquisito il parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio di cui tutti gli Enti locali lombardi titolari di funzioni paesaggistiche debbono obbligatoriamente dotarsi.

Infine, in relazione al rapporto tra autorizzazione paesaggistica (“ordinaria” o “semplificata”) e SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), va precisato che, per interventi in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 che prevedano una modifica dello stato dei luoghi non rientrante nei casi di esclusione previsti dall'allegato A del DPR 31/2017, alla SCIA deve essere allegato lo specifico provvedimento paesaggistico rilasciato dall’Ente preposto alla tutela: tale atto di assenso (autorizzazione paesaggistica) non può essere sostituito dalla SCIA.

Adempimenti

Procedura “ordinaria” (art. 146 del D. Lgs. 42/2004, come modificato dalla Legge n.98 del 21 Agosto 2013). Entro 40 gg. dalla domanda il Comune trasmette alla Soprintendenza la documentazione accompagnata da una relazione tecnica e dal parere della Commissione per il Paesaggio.

La Soprintendenza esprime il parere entro 45 giorni. In caso di esito negativo, comunicazione preavviso di diniego da parte della stessa Soprintendenza. In caso di esito positivo, emanazione del provvedimento di autorizzazione da parte del Comune antro 20 giorni. In caso di mancata risposta, il Comune provvede sulla domanda previa convocazione di una conferenza di servizi.

 

Procedura “semplificata” (art. 11 del DPR 31/2017): sono state stabilite nuove procedure per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per i cosiddetti interventi sottoposti a procedura semplificata che riguardano 42 categorie di opere di tipologia ed entità diversificata, puntualmente elencate nell’allegato B al DPR 13 febbraio 2017, n. 31.

Il Comune effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e richiede all'interessato, ove occorrano, in un'unica volta, gli ulteriori documenti e chiarimenti necessari entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o fino alla ricezione della documentazione integrativa. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'istanza è dichiarata improcedibile. Entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza o dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta, il Comune trasmette la documentazione, unitamente a motivata proposta di accoglimento, alla Soprintendenza. La Soprintendenza, entro il termine tassativo di 20 giorni esprime il proprio parere. In caso di esito positivo, il Comune emana il provvedimento di autorizzazione nei 10 giorni successivi al ricevimento del parere favorevole della Soprintendenza. In caso di mancata risposta della Soprintendenza, il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. In caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento del Comune, il Soprintendente comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.

Costi

I diritti di segreteria e di istruttoria sono pari a:

- € 100,00 per le richieste di autorizzazione paesaggistica in regime ordinario e per le richieste di compatibilità paesaggistica;

- € 50,00 per le richieste di autorizzazione paesaggistica con regime semplificato.

Copia dell'attestazione di avvenuto versamento deve essere allegata all'istanza.

E' dovuta altresì l'imposta di bollo (due marche da bollo da € 16,00, una sull'istanza e una da apporre sull'atto autorizzativo).

Tempi

105 giorni per la procedura ordinaria, 60 giorni per quella semplificata.

Note

L'autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di 5 anni e, nel caso i lavori siano iniziati, ma non conclusi, nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi.

Commissione Paesaggio »

Settore di riferimento

Area Tecnica

Responsabile

Mara Bonomelli

Ufficio di riferimento

SUE (Sportello Unico Edilizia)

Responsabile ufficio

Mara Bonomelli

Livello di informatizzazione

Inoltro richiesta. Possibile avviare on-line la procedura che porta all'erogazione del servizio

Livello di informatizzazione futura

Esecuzione transazione. Possibile eseguire on-line l'intero procedimento che porta all'erogazione del servizio, compresi eventuali pagamenti, notifiche e consegne

Tempi di attivazione del servizio online

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Data di aggiornamento scheda

04/03/2019

Risultati delle indagini di customer satisfaction

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