Regolamento per la prevenzione e il contrastodelle patologie e delle problematiche legate algioco d’azzardo lecito

A seguito di delibera di Giunta Regionale n. X/1274 del 24 gennaio 2014 avente come oggetto: “Determinazione della distanza dei luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, ai sensi della L.R. 21.10.2013 N. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”, è determinata in metri 500, per tutti i Comuni lombardi , la distanza relativa alla nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito dai luoghi cosiddetti “sensibili” come di seguito specificati:

  1. istituti scolastici di ogni ordine e grado;
  2. luoghi di culto;
  3. impianti sportivi;
  4. strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambi­to sanitario o sociosanitario;
  5. strutture ricettive per categorie protette;
  6. luoghi di aggregazione giovanile;
  7. oratori;

Categoria del documento

Statuto e Regolamenti

Allegati

Regolamento sale da gioco

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Delibera Regionale distanza da luoghi sensibili per apparecchi gioco d'azzardo

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