Applicazione dello Split Payment
Con la presente ricordiamo che la normativa citata in oggetto ha modificato il Dpr n. 633/1972, disciplinante l’applicazione dell’IVA, introducendo l’art. 17-ter.
Inoltre, in data 23 Gennaio 2015 il Ministro delle Finanze ha emanato un decreto che specifica le modalità applicative della nuova disciplina introdotta dalla normativa sopra richiamata.
Alla luce di tali disposizioni:
Sono escluse dall’applicazione dello Split payment le operazioni compiute da:
- esercenti arti e professioni cui si applica la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sul reddito ( art. 17, co. 2 );
- Le imprese o i professionisti che applicano un regime IVA speciale, ad esempio il Regime dei Minimi;
- Le fatture emesse nel 2014;
Sono soggetti a Split payment tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, tra cui gli Enti pubblici territoriali ( Comuni, Province etc. ), sia che agiscano nella veste istituzionale che commerciale, purché la fattura sia emessa a partire dal 2015.
Tali disposizioni implicano quindi che, dal corrente anno, la vostra azienda dovrà continuare ad esporre l’IVA in fattura, ma il Comune non procederà a saldarvi il relativo importo, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all’erario direttamente da parte nostra.
Al fine di una nostra e vostra corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, vi invitiamo ad aggiungere alle vostre fatture che procederete ad emettere la seguente dicitura:
“Scissione dei pagamenti” ( Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972” ).
Manerbio, 11/02/2015
F.to Il Responsabile Dell’area Finanziaria
Rossano Marchiori
LEGGE 190/2014 ART. 1 C.629 - APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT
Allegati
Domande e risposte da Agenzia delle Entrate
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