Applicazione dello Split Payment

Con la presente ricordiamo che la normativa citata in oggetto ha modificato il Dpr n. 633/1972, disciplinante l’applicazione dell’IVA, introducendo l’art. 17-ter.

Inoltre, in data 23 Gennaio 2015 il Ministro delle Finanze ha emanato un decreto che specifica le modalità applicative della nuova disciplina introdotta dalla normativa sopra richiamata.

Alla luce di tali disposizioni:

 

Sono escluse dall’applicazione dello Split payment le operazioni compiute da:

 

  • esercenti arti e professioni cui  si applica la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sul reddito ( art. 17, co. 2 );
  • Le imprese  o i  professionisti  che applicano un regime IVA speciale, ad esempio il Regime dei Minimi
  • Le fatture emesse nel 2014;

 

Sono soggetti a Split payment  tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, tra cui gli Enti pubblici territoriali ( Comuni, Province etc. ), sia che agiscano nella veste istituzionale che commerciale, purché la fattura sia emessa a partire dal 2015.

Tali disposizioni implicano quindi che, dal corrente anno, la vostra azienda dovrà continuare ad esporre l’IVA in fattura, ma il Comune non procederà a saldarvi il relativo importo, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all’erario direttamente da parte nostra.

Al fine di una nostra e vostra corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, vi invitiamo ad aggiungere alle vostre fatture che procederete ad emettere la seguente dicitura:

“Scissione dei pagamenti” ( Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972” ).

 

 

Manerbio, 11/02/2015 

                                           

F.to Il Responsabile Dell’area Finanziaria

Rossano Marchiori

 

LEGGE 190/2014 ART. 1 C.629 - APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT

Allegati

Domande e risposte da Agenzia delle Entrate

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Data: 11/02/2015 Ultima modifica: Gio, 30/07/2015 - 12:25